294 ccd.pdf


DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
La Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C, costituita dal
dott. Daniele Propato, Presidente, dal dott. Vincenzo Basso e dal dott.
Raimondo Genco, Componenti, e con la partecipazione, per quanto di
competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Roberto Calabassi, nella sua
riunione del 7 Aprile 2006 ha assunto le seguenti decisioni:
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DEFERIMENTO DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO
DI NICOLA VISENTIN, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA
SOCIETA' CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L.-.
Il calciatore Nicola Visentin, all'epoca tesserato per la società Portogruaro, era trovato positivo per la presenza di Acetazolamide nel campione biologico prelevatogli in occasione del controllo antidoping disposto per l'incontro di Campionato Serie C/2 Portogruaro - Valenzana del 21 dicembre 2005. L'atleta, sospeso in via cautelare da ogni attività sportiva con provvedimento del 25 gennaio 2006 della Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C, rinunciava alla effettuazione della controanalisi. Instauratesi il procedimento, il 2 febbraio 2006 il Visentin rendeva la seguente versione dei fatti: il 7 dicembre 2005, nel corso di un allenamento, era stato colpito violentemente da una pallonata all'occhio destro; accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di San Donà di Piave, veniva ricoverato con la diagnosi di trauma contusivo con emorragia in atto. Nell'ospedale, dal quale era dimesso la mattina successiva, gli era stato praticata una iniezione flebo di 250 cc. di Mannitolo con prescrizione altresì di Defiazacort, medicinale per il quale era stata poi richiesta e ottenuta esenzione a fini terapeutici. L'11 dicembre, a causa della manifestazione di nuovi disturbi all'occhio infortunato, aveva assunto una sola compressa di Diamox. In occasione del controllo antidoping del 21 dicembre, tale assunzione non era stata denunciata su consiglio dei medici della società tenuto conto del tempo nel frattempo decorso. Nel corso dell'istruttoria venivano ascoltati anche l'allenatore dei portieri (tale essendo il ruolo del Visentin) e i due medici sociali della società Portogruaro, dott. Pietro Formentini e dott. Nicola Forte. Le dichiarazioni rese dagli interessati hanno sostanzialmente confermato le affermazioni dell'atleta ed anzi i due sanitari hanno chiarito di non aver consigliato la richiesta di esenzione per il Diamox, responsabile della presenza di Acetazolamide, ritenendo che, a causa del tempo trascorso dall'assunzione, il principio attivo del medicinale era stato già eliminato dall'organismo. Secondo la Commissione medico-scientifica antidoping, richiesto di parere dal competente Ufficio di Procura, in base alla documentazione medica esaminata non appariva verosimile l'assunzione soltanto dieci giorni prima del controllo antidoping, della specialità medicinale contenente Acetazolamide. Sulla base del menzionato parere, non essendo contestata la presenza della sostanza nel campione biologico prelevato, la Procura Antidoping riteneva che dopo l'11 dicembre e a ridosso dell'incontro del 21 dicembre successivo l'atleta avesse assunto lo stesso o altro medicinale contenente Acetazolamide, e per questo deferiva Nicola Visentin alla competente Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C per uso di sostanza proibita, con richiesta, ai sensi dell'art. 19.2 del Regolamento dell'Attività Antidoping, di applicazione della sanzione della squalifica per un anno con l'attenuante prevista all'art. 19.5.2, ritenuto che le circostanze in cui è avvenuta l'assunzione denota la mancanza di colpa o negligenza significativa. Nei modi di rito veniva fissata la riunione per la trattazione del deferimento e con documentata e approfondita memoria, il difensore del calciatore, avv. Leonardo Benelle, ribadiva la versione fornita dall'interessato e concludeva chiedendo: in principalità il proscioglimento del deferito ai sensi dell'art. 18.4 del Regolamento dell'Attività Antidoping, posto che i medici sociali non avevano tenuto il comportamento imposto nel caso di specie dal Regolamento; in ipotesi, l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 19.3 Regolamento, cioè il richiamo con nota di biasimo, considerato che il medicinale era stato preso non per incrementare la prestazione sportiva, bensì per guarire dalla emorragia all'occhio destro e su prescrizione medica. Infine, nella memoria si chiedeva alla Commissione di mandare assolto il Visentin per assoluta mancanza di colpa o negligenza, secondo quanto previsto dall'art. 19.5.1 Regolamento. All'odierna riunione sono comparsi il rappresentante della Procura Antidoping dott. Mario Rocchetti March, e il calciatore, assistito dal suo difensore, avv. Benelle. Le parti hanno ribadito le richieste sopra già esposte, e la Commissione ha deciso nei termini che di seguito si espongono. Ai sensi dell'art. 1.2 del Regolamento Antidoping approvato con deliberazione del 30 giugno 2005, costituisce illecito "la presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker in un campione biologico dell'atleta": tale presupposto si è verificato nel caso in esame. Per escludere la propria responsabilità, il deferito deve provare di aver assunto la sostanza vietata in maniera del tutto involontaria, o di aver ignorato, con totale assenza di colpa, che la sostanza medesima era vietata. Nella fattispecie, il calciatore sarebbe stato indotto in errore dai medici della società di appartenenza, che lo hanno assicurato che l'assunzione del farmaco sarebbe stata senza conseguenze perché assunta, come sostenuto dall'interessato, l'11 dicembre, cioè dieci giorni prima del prelievo del campione biologico. Al riguardo deve rilevarsi che anche secondo il parere della Commissione medico-scientifica antidoping, non appare verosimile l'assunzione della specialità medicinale contenente Acetazolamide soltanto dieci giorni prima del controllo antidoping (come si vorrebbe dimostrare anche con l'esibizione nel corso della riunione dello scontrino e della confezione del medicinale mancante di una sola compressa), e quindi nessuna efficacia scriminante assume l'assicurazione dei medici sociali, fornita in base alle informazioni date dall'atleta. Sul punto deve rimarcarsi che il parere dei medici e della Commissione non risulta superato da quello prodotto dal difensore, considerato che il consulente non manca di riferire che "in media dopo 8 - 12 ore viene escreto circa l'80% di una dose orale". In ogni caso, l'art. 1.2.1 Reg. stabilisce che "ogni atleta deve personalmente assicurarsi di non assumere alcuna sostanza vietata", e dunque l'assicurazione fornita da terze persone, ivi compreso il medico sociale, non costituisce totale esimente. Resta il fatto che è stata riscontrata nel reperto biologico l'Acetazolamide, cioè un diuretico vietato in quanto agente mascherante, in difetto di autorizzazione ed esenzione a fini terapeutici. Così stando le cose, il regime sanzionatorio speciale non lascia spazi per una diversa interpretazione e, considerato che la sostanza riscontrata è non "specifica", bensì vietata, sanzione minima non può che essere quella richiesta dalla Procura Antidoping del C.O.N.I., vale a dire un anno di squalifica, in considerazione dell'assenza di colpa o di negligenza "significativa" (art. 19.5.2 Reg.). Ovviamente, nella durata della sanzione si deve tenere conto del periodo di sospensione cautelare già sofferto. di infliggere al calciatore Nicola Visentin (all'epoca dei fatti calciatore della società Calcio Portogruaro Summaga S.r.l.) un anno di squalifica da computare tenendo presente il pregresso periodo di sospensione e quindi fino a tutto il 7/2/2007. Pubblicato in Firenze il 13 Aprile 2006
Dott.ssa Marinella Conigliaro Rag. Mario Macalli

Source: http://www.legapro.net/it/Comunic2006/Campionato/294%20Ccd.pdf

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